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Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi e' necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione. L'autorizzazione viene accordata alla persona fisica o giuridica, con l'indicazione del tonnellaggio di portata utile complessivamente assegnato all'impresa. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato centrale per l'albo, puo', con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche e all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale e alla validita' temporale. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, tenuto conto delle esigenze del mercato, con particolare riguardo all'andamento della produzione e degli scambi e alla redditivita' delle imprese del settore, determina annualmente, con proprio decreto - sentite le regioni e il comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i quali devono esprimere il loro parere entro trenta giorni - la portata utile globale per le nuove autorizzazioni e il riparto della stessa per ciascuna provincia. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con proprio decreto, provvede altresi' a fissare i criteri di priorita' per l'assegnazione delle autorizzazioni.

Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 6 aprile 1987

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 548/1990

    Questione infondata
    19 dicembre 1990

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 41, secondo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 4, primo e secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con legge 30 marzo 1987, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale), sollevata dal TAR per il Piemonte con l…

    Art. 41 cost. · Art. 41 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada · Art. 4 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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