Art. 44 — Trasporti internazionali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1974 al 22 agosto 2000. Leggi il testo vigente →
Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazione o licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purche' siano in possesso degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni. Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca piu' grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.
Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 22 agosto 2000
