Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui e' destinato:

  • 1)rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;
  • 2)bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;
  • 3)azzurra per i servizi di piazza. Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonche' del rimorchio o semirimorchio.

Testo vigente dal 31 luglio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art45 · fonte su Normattiva