Art. 60 — Prevenzione e accertamento degli illeciti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1974 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
La prevenzione e l'accertamento dei reati previsti nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Delle violazioni accertate deve essere data notizia all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo. Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione da' notizia al competente comitato provinciale per albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 15 gennaio 2000
