Art. 60 — Prevenzione e accertamento degli illeciti
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[1]Prevenzione e ((accertamento degli illeciti))
[2]La prevenzione e l'((accertamento degli illeciti)) previsti nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Delle violazioni accertate deve essere data notizia all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo. Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione da' notizia al competente comitato provinciale per albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. ((Per le violazioni amministrative previste dagli articoli 26 e 46 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.))
Testo in vigore dal 15 gennaio 2000 al 13 agosto 2010
