Art. 63 — Contributo per l'iscrizione all'albo
Per far fronte alle spese derivanti dalla applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro. La misura annuale del contributo e' stabilita dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce. Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonche' dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo. Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce. 24 Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che "Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' prorogato, limitatamente all'anno 2017, al 31 marzo 2017".
Testo vigente dal 1 marzo 2017
