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Il comitato centrale per l'albo ha le seguenti attribuzioni:

  • a)curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;
  • b)proporre al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile la specificazione delle attivita' di trasporto per le quali occorra un'abilitazione, e dei requisiti speciali per il loro esercizio, a norma del successivo articolo 16;
  • c)promuovere, anche d'intesa con le associazioni nazionali della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;
  • d)proporre la determinazione e la modifica delle tariffe di trasporto;
  • e)esprimere, quando cio' sia richiesto, pareri su provvedimenti amministrativi concernenti l'autotrasporto;
  • f)coordinare l'attivita' dei comitati regionali e vigilare su di essa;
  • g)decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei comitati provinciali;
  • h)proporre al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile l'importo del contributo annuo previsto dal successivo articolo 63, secondo comma, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo stesso.

Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 24 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art8 · fonte su Normattiva