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[1]Per la prima applicazione della presente legge, le domande di inscrizione nell'Albo o nel Ruolo debbono essere presentate all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero entro il secondo mese successivo a quello in cui la legge stessa sara' pubblicata. Per la inscrizione nell'Albo, invece dei requisiti prescritti dal n. 7) dell'art. 4, il richiedente deve dimostrare di aver svolto nel quadriennio 1938, 1939, 1910, 1941, regolare e lodevole lavoro di esportazione per un volume medio non inferiore al minimo stabilito nella tabella indicata nell'art. 15.

[2]Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le norme degli articoli 9, 11, 12 primo comma e 13. I termini fissati in detti articoli si devono adeguare al termine fissato nel primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 20 marzo 1943

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urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art25 · fonte del testo