Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1966 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 gennaio 1966, n. 31.
Abrogato dal 3 marzo 1966
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Provvedimento abrogato dalla l. 25 gennaio 1966, n. 31.
Abrogato dal 3 marzo 1966
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4 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1943 al 3 marzo 1966. 120 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per la prima applicazione della presente legge, le domande di inscrizione nell'Albo o nel Ruolo debbono essere presentate all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero entro il secondo mese successivo a quello in cui la legge stessa sara' pubblicata. Per la inscrizione nell'Albo, invece dei requisiti prescritti dal n. 7) dell'art. 4, il richiedente deve dimostrare di aver svolto nel quadriennio 1938, 1939, 1910, 1941, regolare e lodevole lavoro di esportazione per un volume medio non inferiore al minimo stabilito nella tabella indicata nell'art. 15.
tolto: Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le norme degli articoli 9, 11, 12 primo comma e 13. I termini fissati in detti articoli si devono adeguare al termine fissato nel primo comma del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1966, N. 31
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art25 · fonte del testo