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[1]Per la prima applicazione della presente legge, le domande di inscrizione nell'Albo o nel Ruolo debbono essere presentate all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero entro il secondo mese successivo a quello in cui la legge stessa sara' pubblicata. Per la inscrizione nell'Albo, invece dei requisiti prescritti dal n. 7) dell'art. 4, il richiedente deve dimostrare di aver svolto nel quadriennio 1938, 1939, 1910, 1941, regolare e lodevole lavoro di esportazione per un volume medio non inferiore al minimo stabilito nella tabella indicata nell'art. 15.
[2]Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le norme degli articoli 9, 11, 12 primo comma e 13. I termini fissati in detti articoli si devono adeguare al termine fissato nel primo comma del presente articolo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 30 novembre 1942, n. 1461, convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1943, n. 93, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "II termine per la presentazione delle domande di inscrizione nell'Albo o nel ruolo provvisorio degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli, di cui all'art. 25 della legge 24 giugno 1942-XX, n. 896, e' portato al 31 marzo 1943-XXI".
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 3 marzo 1966
