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[1]Possono essere inscritte nell'Albo le persone che possiedono i seguenti requisiti:

  • 1)siano inscritte, come produttori o commercianti di prodotti ortoflorofrutticoli, in una delle organizzazioni sindacali che inquadrano detti produttori e commercianti;
  • 2)siano inscritte nel registro delle imprese della provincia ove esse hanno l'unica sede o la sede principale; tale inscrizione non e' necessaria quando non sia obbligatoria a norma delle disposizioni vigenti;
  • 3)non appartengano alla razza ebraica o, benche' vi appartengano, siano state discriminate;
  • 4)non abbiano riportato condanne per alcuno dei reati preveduti negli articoli 440 secondo e terzo comma, 441, 442, 499 e 514 del Codice penale, dai titoli I, II, VII e XIII del libro secondo dello stesso Codice, dell'art. 10 del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e dell'art. 1 della legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097;
  • 5)non siano state dichiarate fallite o, pur essendo fallite, siano state cancellate dall'Albo dei falliti a norma dell'art. 816 del Codice di commercio del 1882, ovvero siano state riabilitate ai sensi degli articoli 142 e seguenti delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;
  • 6)diano affidamento, per attrezzatura tecnica, organizzazione commerciale, mezzi finanziari, capacita' professionale e correttezza commerciale, di svolgere un lavoro di esportazione rispondente alle direttive impartite dalle autorita' preposte alla disciplina ed al miglioramento dell'esportazione stessa;
  • 7)siano inscritte da almeno un biennio nelle sezioni del Ruolo provvisorio corrispondenti a quelle dell'Albo alle quali aspirano di essere inscritte ed abbiano svolto in detto periodo un regolare e lodevole lavoro di esportazione per un volume medio non inferiore al minimo stabilito nella tabella di cui all'art. 15;
  • 8)non siano state radiate dall'Albo o dal Ruolo provvisorio nel quinquennio precedente la domanda di inscrizione.

[2]I requisiti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 8) sono prescritti:

  • a)per le ditte individuali, nei confronti del titolare della ditta;
  • b)per le societa' di fatto o in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci;
  • c)per le societa' in accomandita semplice, nei confronti di tutti gli accomandatari;
  • d)per le societa' in accomandita per azioni, nei confronti di tutti gli accomandatari e di tutti i sindaci;
  • e)per le societa' per azioni, per le societa' a garanzia od a responsabilita' limitata e per gli enti, nei confronti di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci;
  • f)per le societa' e per gli enti in liquidazione, nei confronti di tutti i liquidatori e di tutti i sindaci.

[3]Nel caso di societa' od enti, i requisiti di cui ai numeri 5) e 8) sono prescritti anche nei confronti della societa' o dell'ente.

[4]L'inscrizione nell'Albo e' subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 300.

Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966

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urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art4 · fonte del testo