Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori

Art. 14 — Requisiti d'ordine speciale per le iscrizioni

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  • 1)Idoneita' tecnica. - L'idoneita' tecnica e' dimostrata mediante titoli di studio, certificati rilasciati o confermati da funzionari tecnici in attivita' di servizio riferentisi a lavori eseguiti o diretti dal richiedente e da ogni altro documento. I certificati di cui al comma precedente debbono indicare specificatamente i lavori eseguiti o diretti, il loro ammontare, il tempo e il luogo di esecuzione e dichiarare se lo furono regolarmente e con buon esito o se diedero luogo a vertenze con l'Amministrazione in sede arbitrale o giudiziaria con la indicazione dell'esito di esse. Se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato o di Enti pubblici il certificato e' rilasciato da un funzionario in servizio attivo, con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo del Genio civile o di direttore di ufficio, sotto la immediata direzione del quale o sotto la sorveglianza dell'ufficio, cui il funzionario stesso e' preposto, i lavori furono eseguiti. Se si tratta di lavori eseguiti per conto di privati, la relativa dichiarazione, da rilasciarsi dal committente o, se vi fu, dal direttore dei lavori, deve essere confermata, previ accertamenti, dall'ingegnere capo del Genio civile. Per i lavori eseguiti o diretti all'estero, possono essere presentati certificati del console competente, che contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con la esplicita dichiarazione che, prima di rilasciarli, il funzionario, dal quale gli atti sono sottoscritti, ha eseguito accurate indagini ed assunto informazioni presso le autorita' tecniche del luogo.
  • 2)Capacita' finanziaria. - Essa e' dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che validamente comprovino la potenzialita' economica e finanziaria dell'interessato. Le referenze bancarie sono richieste direttamente e riservatamente dal Comitato competente agli istituti indicati dal richiedente l'iscrizione nella relativa domanda. Gli altri documenti debbono essere di data non anteriore di un mese a quella della domanda di iscrizione e, se di data piu' remota, debbono essere espressamente confermati in data non anteriore di un mese a quella della domanda stessa.
  • 3)Attrezzatura tecnica. - Il possesso dell'attrezzatura, tecnica deve risultare da dichiarazione del richiedente, nella quale debbono essere elencati e descritti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere di cui egli dispone, salva la facolta' dell'Amministrazione di eseguire controlli e di provvedere ai termini di legge nel caso di false o inesatte affermazioni. Qualora il titolare dell'impresa sia persona diversa dal direttore tecnico, i documenti di cui al n. 1) debbono riferirsi al direttore, quelli di cui ai numeri 2) e 3) debbono riferirsi al titolare.

Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art14 · fonte del testo