Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori

Art. 18 — Cambio di classifica

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I costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori di importo maggiore e di categoria diversa dopo che siano trascorsi sei mesi dalla prima iscrizione o dall'ultima modificazione. L'iscrizione puo' essere modificata d'ufficio quando risulti che il costruttore, nella esecuzione di determinati lavori, ha dimostrato di non possedere l'attrezzatura e la idoneita' necessarie.

Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art18 · fonte su Normattiva