Art. 18 — Cambio di classifica
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997. Leggi il testo vigente →
I costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori di importo maggiore e di categoria diversa dopo che siano trascorsi sei mesi dalla prima iscrizione o dall'ultima modificazione. L'iscrizione puo' essere modificata d'ufficio quando risulti che il costruttore, nella esecuzione di determinati lavori, ha dimostrato di non possedere l'attrezzatura e la idoneita' necessarie.
Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997
