Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori

Art. 19 — Segnalazione di variazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997. Leggi il testo vigente →

Le imprese iscritte nell'Albo debbono comunicare entro trenta giorni al Comitato centrale, nelle forme di cui all'articolo 12, tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazioni e struttura che siano influenti ai fini della presente legge.

Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art19 · fonte su Normattiva