Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Art. 19 — Segnalazione di variazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997. Leggi il testo vigente →
Le imprese iscritte nell'Albo debbono comunicare entro trenta giorni al Comitato centrale, nelle forme di cui all'articolo 12, tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazioni e struttura che siano influenti ai fini della presente legge.
Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997
