Art. 9 — Nomina del Comitato regionale
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I membri dei Comitati regionali per l'Albo sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), l) di cui al precedente articolo 8, sono nominati su designazione degli organi competenti. Per i membri di cui alle lettere e), f), gli organi competenti sottopongono al Ministero stesso una terna di nomi per ciascun membro da nominare. Per i membri di cui alle lettere g), h), i) la terna e' proposta dalle organizzazioni competenti piu' rappresentative. Le norme per la durata in carica dei membri dei Comitati regionali sono quelle degli ultimi due commi dell'articolo 7.
Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997
