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Le funzioni relative alla custodia dell'albo ed alla disciplina degli iscritti sono affidate al consiglio del collegio. Il consiglio e' composto da sei membri effettivi, oltre a tre supplenti, se gli iscritti non superano il numero di cento; da nove membri effettivi, oltre a tre supplenti, se il numero degli iscritti e' compreso fra centouno e cinquecento; da dodici membri effettivi, oltre a tre supplenti, se il numero degli iscritti supera cinquecento. Il consiglio e' eletto dall'assemblea degli iscritti, a maggioranza semplice, con scrutinio segreto, con schede contenenti un numero di preferenze pari ai due terzi dei componenti da eleggere. Il consiglio resta in carica due anni; i consiglieri sono rieleggibili. Il consiglio elegge il presidente ed il segretario, che esercita funzioni di tesoriere. Le sedute del consiglio sono valide se e' presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni del consiglio sono valide se assunte a maggioranza e, in caso di parita', il voto del presidente vale doppio. Il presidente ha la rappresentanza del collegio; convoca e presiede l'assemblea; in caso di sua indisponibilita' la presidenza spetta al consigliere piu' anziano. Il presidente e' comunque tenuto a convocare l'assemblea quando lo richieda la maggioranza del consiglio ovvero un quarto degli iscritti. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, se e' presente la meta' piu' uno degli iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti. L'assemblea per l'elezione del consiglio deve essere convocata quindici giorni prima della data in cui esso scade; contro i risultati delle elezioni ogni iscritto potra' fare ricorso al consiglio del Collegio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati.

Testo in vigore dal 12 giugno 1986 al 5 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1986-06-06;251~art3 · fonte su Normattiva