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E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il Collegio nazionale degli agrotecnici il cui consiglio viene eletto dall'assemblea nazionale, composta dai membri dei consigli dei collegi provinciali. Il consiglio nazionale e' composto da dodici membri effettivi, oltre a tre supplenti, che vengono eletti tra i componenti dei consigli provinciali, durano in carica due anni e possono essere rieletti. Il consiglio nazionale elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Il presidente ha la rappresentanza del Collegio nazionale, convoca e presiede il consiglio. In caso di parita' il suo voto vale doppio. Il presidente convoca l'assemblea nazionale almeno quindici giorni prima della scadenza del consiglio nazionale ed indice nuove elezioni. I membri del consiglio nazionale sono eletti con voto segreto a maggioranza semplice tramite schede contenenti un numero di preferenze pari ai due terzi dei componenti da eleggere. Il presidente e' obbligato a convocare il consiglio nazionale qualora lo richiedano i due terzi dei componenti di esso. Le sedute del consiglio sono valide se e' presente la meta' piu' uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. E' compito del consiglio nazionale:

  • a)tenere l'albo;
  • b)compilare ogni triennio la tariffa professionale sottoponendola alla approvazione dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste;
  • c)determinare ed esigere da ogni consiglio provinciale un contributo annuo proporzionato al numero dei soci.

Testo in vigore dal 12 giugno 1986 al 5 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1986-06-06;251~art4 · fonte su Normattiva