Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1951 al 22 dicembre 2008. 102 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le anticipazioni sul grano conferito volontariamente dagli agricoltori per la vendita collettiva, nonche' i relativi prestiti per le spese di gestione dell'ammasso volontario gestito dai Consorzi agrari provinciali e dalle Cooperative agricole legalmente costituite e loro associazioni provinciali, sono garantiti da privilegio legale sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla vendita. Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal n. 2 dell'art. 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione. Agli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di ammasso volontario del grano, sono accordate le stesse agevolazioni tributarie gia' previste per l'ammasso obbligatorio di tale prodotto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-07-10;541~art7 · fonte del testo