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Le anticipazioni sul grano conferito volontariamente dagli agricoltori per la vendita collettiva, nonche' i relativi prestiti per le spese di gestione dell'ammasso volontario gestito dai Consorzi agrari provinciali e dalle Cooperative agricole legalmente costituite e loro associazioni provinciali, sono garantiti da privilegio legale sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla vendita. Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal n. 2 dell'art. 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione. Agli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di ammasso volontario del grano, sono accordate le stesse agevolazioni tributarie gia' previste per l'ammasso obbligatorio di tale prodotto.

Testo in vigore dal 19 luglio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-07-10;541~art7 · fonte del testo