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Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge, ed alle norme che saranno emanate per la sua esecuzione, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'ammenda pari al minimo a due volte e nel massimo a cinque volte il valore del quantitativo di grano al quale la contravvenzione si riferisce.

Testo in vigore dal 19 luglio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-07-10;541~art8 · fonte del testo