Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 5-bis — Disposizioni in materia di personale

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1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorita' garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica e' costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unita' di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso

Testo in vigore dal 30 giugno 2022 al 1 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2011-07-12;112~art5bis · fonte su Normattiva