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L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo o che utilizzano frequenze terrestri e' subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di licenza da parte dell'Autorita'. A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e autorizzazioni da parte dell'Autorita'. L installazione di stazioni terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997 n. 55, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorita'. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici e' subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorita' emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalita' ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validita' si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, cosi' come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorita', e' soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorita'. I provvedimenti di cui al presente comma, nonche' le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria e' indetta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della proprieta' e al diritto di servitu'. Sono comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Le societa' che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati, nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, a tenere separata contabilita' delle attivita' riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonche' delle attivita' riguardanti la fornitura dei servizi. Le societa' titolari di licenze di telecomunicazioni sono altresi' obbligate a tenere separata contabilita' delle attivita' svolte in ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilita' tenuta ai sensi del presente comma e' soggetta a controllo da parte di una societa' di revisione scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di fatturato determinato dall'Autorita', alla quale compete anche di definire i criteri per la separazione contabile dell'attivita' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dell'attivita' radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire societa' separate per la gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso. Le societa' titolari di servizi di pubblica utilita' che hanno realizzato, per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a costituire societa' separata per lo svolgimento di qualunque attivita' nel settore delle telecomunicazioni. La societa' concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non puo' assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso societa' controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle societa' titolari di servizi di pubblica utilita' che hanno realizzato le predette reti, ne' acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti. L'Autorita' conferma alle societa' concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga banda da parte della societa' concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni e' soggetta alla concessione di cui al comma 3. L'installazione, l'esercizio e la fornitura della rete nonche' la fornitura dei servizi di telecomunicazioni da parte delle societa' di cui ai commi 5 e 6 sono subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonche' al rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al 1 gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusivita' per l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilita' di sperimentazione da parte dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta all'Autorita', ottenendone autorizzazione. Fino alla stessa data le societa' destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare produzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non puo' essere destinataria direttamente o indirettamente di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro ne' fornire programmi o servizi ne' raccogliere pubblicita' per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze terrestri in chiaro. L'offerta del servizio di telefonia vocale e' soggetta dal 1 gennaio 1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai costi. L'Autorita' esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza.

Testo in vigore dal 31 luglio 1997 al 16 settembre 2003

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 125/2006

    Questione inammissibile
    24 marzo 2006

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e degli artt. 3, 4 e 12 della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 19 giugno 2002, n. 182/02/CONS (Adozi…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 1 Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art4 · fonte su Normattiva