[1]Definizioni e ambito di applicazione

[2]1. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione per i servizi pubblici di telecomunicazione, diversi dalla trasmissione radiotelevisiva, per i quali sono assunti impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo. Sono compresi i servizi di telefonia vocale, i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, i servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito, i servizi di telex, i servizi telegrafici, i servizi di fax, i servizi relativi ai circuiti privati affittati e i servizi e sistemi di comunicazione mobile e personale(22). 2. Ai fini del presente titolo si intende per:

  • a)"servizi di telecomunicazione": tutti i servizi relativi alla trasmissione e ricezione di segnali elettromagnetici attraverso reti di telecomunicazioni, escluse le attivita' economiche di fornitura di contenuti la cui distribuzione richieda servizi o reti di telecomunicazione;
  • b)"servizi pubblici di telecomunicazione" o "servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico": qualsiasi servizio di telecomunicazione che le parti impongono siano offerti al pubblico in generale conformemente alla loro rispettiva legislazione;
  • c)"autorita' di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni": l'organismo o gli organismi che svolgono i compiti di regolamentazione ad essi assegnati conformemente alla legislazione interna di ciascuna parte;
  • d)"infrastrutture di telecomunicazione essenziali": le infrastrutture di una rete pubblica o di un servizio pubblico di telecomunicazione che:
  • i)sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e
  • ii)non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della fornitura di un servizio;
  • e)"fornitore principale" del settore delle telecomunicazioni: un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi pubblici di telecomunicazione di cui trattasi, per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione sul mercato;
  • f)"interconnessione": il collegamento tra fornitori che forniscono reti o servizi pubblici di telecomunicazione per consentire agli utilizzatori di un fornitore di comunicare con gli utilizzatori di un altro fornitore e di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore.

[3]---------- (22) Le parti convengono che questi servizi sono disciplinati dalla presente sezione nella misura in cui siano considerati servizi pubblici di telecomunicazione conformemente alla legislazione interna applicabile.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art185 · fonte su Normattiva