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E' data facolta' all'Azienda di affidare alle Provincie, o a consorzi di Provincie, la manutenzione ordinaria e le opere straordinarie di sistemazione e di riparazione di tutte o di parte delle strade statali scorrenti nei rispettivi territori.

Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 24 dicembre 1944

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art20 · fonte del testo