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E' data facolta' all'Azienda di affidare alle Provincie, o a consorzi di Provincie, la manutenzione ordinaria e le opere straordinarie di sistemazione e di riparazione di tutte o di parte delle strade statali scorrenti nei rispettivi territori. 19
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377
19Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La facolta', concessa all'Azienda, con l'art. 20 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, resta in vigore nei confronti del Ministero dei lavori pubblici".
Testo in vigore dal 24 dicembre 1944 al 20 agosto 1946
