Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1928 al 26 febbraio 1936. Leggi il testo vigente →
[1]Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, e, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato o da un vice-presidente nominato dal Ministro fra i componenti del Consiglio di amministrazione.
[2]Esso e' composto:
- a)dal direttore generale dell'Azienda;
- b)dal direttore dei servizi amministrativi;
- c)da un consigliere di Stato;
- d)da un sostituto avvocato erariale;
- e)da tre funzionari tecnici dell'Azienda;
- f)dal capo ragioniere dell'Azienda;
- g)da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze;
- h)dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
- i)da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;
- l)da un rappresentante della Federazione nazionale delle provincie;
- m)da un rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia;
- n)da un rappresentante del Touring Club Italiano;
- o)da un rappresentante indicato di comune accordo fra l'Ente nazionale industrie turistiche e la Compagnia italiana turismo;
- p)da un tecnico docente in una Regia scuola d'ingegneria del Regno.
[3]Il direttore generale dell'Azienda e gli altri membri del Consiglio sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto, occorrendo, con gli altri Ministri interessati, udito il Consiglio dei Ministri.
[4]Il Consiglio di amministrazione dovra' aggregarsi un rappresentante del Ministero della guerra ogni qualvolta debba prendere in esame proposte o progetti di lavori che abbiano o possano avere attinenza alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, e potra' richiederne l'intervento in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno.
Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 26 febbraio 1936
