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[1]Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, e, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato o da un vice-presidente nominato dal Ministro fra i componenti del Consiglio di amministrazione.

[2]Esso e' composto:

  • a)dal direttore generale dell'Azienda;
  • b)dal direttore dei servizi amministrativi;
  • c)da un consigliere di Stato;
  • d)da un sostituto avvocato erariale;
  • e)da tre funzionari tecnici dell'Azienda;
  • f)dal capo ragioniere dell'Azienda;
  • g)da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze;
  • h)dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
  • i)da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;
  • l)da un rappresentante della Federazione nazionale delle provincie;
  • m)da un rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia;
  • n)da un rappresentante del Touring Club Italiano;
  • o)da un rappresentante indicato di comune accordo fra l'Ente nazionale industrie turistiche e la Compagnia italiana turismo;
  • p)da un tecnico docente in una Regia scuola d'ingegneria del Regno.

[3]Il direttore generale dell'Azienda e gli altri membri del Consiglio sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto, occorrendo, con gli altri Ministri interessati, udito il Consiglio dei Ministri.

[4]Il Consiglio di amministrazione dovra' aggregarsi un rappresentante del Ministero della guerra ogni qualvolta debba prendere in esame proposte o progetti di lavori che abbiano o possano avere attinenza alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, e potra' richiederne l'intervento in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno.

Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 26 febbraio 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art4 · fonte del testo