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[1]Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, e, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato o da un vice-presidente nominato dal Ministro fra i componenti del Consiglio di amministrazione. 7
[2]Esso e' composto:
- a)dal direttore generale dell'Azienda;
- b)dal direttore dei servizi amministrativi;
- c)da un consigliere di Stato;
- d)da un sostituto avvocato erariale;
- e)da tre funzionari tecnici dell'Azienda;
- f)dal capo ragioniere dell'Azienda;
- g)da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze;
- h)dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
- i)da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;
- l)da un rappresentante della Federazione nazionale delle provincie;
- m)da un rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia;
- n)da un rappresentante del Touring Club Italiano;
- o)da un rappresentante indicato di comune accordo fra l'Ente nazionale industrie turistiche e la Compagnia italiana turismo;
- p)da un tecnico docente in una Regia scuola d'ingegneria del Regno.
[3]Il direttore generale dell'Azienda e gli altri membri del Consiglio sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto, occorrendo, con gli altri Ministri interessati, udito il Consiglio dei Ministri.
[4]Il Consiglio di amministrazione dovra' aggregarsi un rappresentante del Ministero della guerra ogni qualvolta debba prendere in esame proposte o progetti di lavori che abbiano o possano avere attinenza alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, e potra' richiederne l'intervento in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 dicembre 1935, n. 2477, convertito senza modificazioni dalla L. 30 marzo 1936, n. 678, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada e' chiamato il direttore generale per il turismo del Ministero per la stampa e la propaganda".
Testo in vigore dal 26 febbraio 1936 al 1 luglio 1938
