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[1]Il Ministro, udito il Consiglio di amministrazione, delibera:
- a)sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;
- b)sui programmi di massima per la sistemazione della rete stradale dell'Azienda;
- c)sul programma di ripartizione, in relazione all'ordinaria disponibilita' di bilancio, dei fondi per la manutenzione ordinaria;
- d)sui progetti per lavori di progressiva sistemazione stradale qualunque sia il loro importo e su quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria di importo superiore a L. 500,000 da appaltarsi mediante asta pubblica o licitazione privata;
- e)sui progetti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi a trattativa privata od in economia, allorche' l'importo preveduto dell'opera superi L. 300 mila; sulle domande di concessione di lavori di sistemazione e miglioramento delle strade affidate all'Azienda;
- f)sugli schemi di convenzione, da stipularsi con le Provincie o con i consorzi di Provincie, per la manutenzione ordinaria e le opere straordinarie di sistemazione e riparazione di tutte o di parte delle strade statali comprese nei rispettivi territori;
- g)sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;
- h)sulla istituzione di liti attive, quando il valore dell'oggetto controverso superi L. 100,000;
- i)sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto della controversia, quando cio' che l'Amministrazione da' o abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente L. 50,000;
- l)sulle domande di condono di penali previste nei contratti a carico dei fornitori od appaltatori, allorche' la somma in controversia e che l'Amministrazione abbandona superi L. 20,000;
- m)sulla eventuale concessione di premi di operosita' e di rendimento al personale posto alla dipendenza dell'Azienda;
- n)su ogni altro argomento sul quale abbia ritenuto opportuno promuovere il parere del Consiglio di amministrazione.
[2]Su ogni argomento da trattarsi riferisce un consigliere di volta in volta incaricato dal presidente.
Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946
