Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1946 al 29 maggio 1948. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. presidenziale 27 giugno 1946, n. 38.
Abrogato dal 20 agosto 1946
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. presidenziale 27 giugno 1946, n. 38.
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4 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946. 318 parole tolte, 11 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Il Ministro, udito il Consiglio di amministrazione, delibera:
tolto: a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;
tolto: b) sui programmi di massima per la sistemazione della rete stradale dell'Azienda;
tolto: c) sul programma di ripartizione, in relazione all'ordinaria disponibilita' di bilancio, dei fondi per la manutenzione ordinaria;
tolto: d) sui progetti per lavori di progressiva sistemazione stradale qualunque sia il loro importo e su quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria di importo superiore a L. 500,000 da appaltarsi mediante asta pubblica o licitazione privata;
tolto: e) sui progetti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi a trattativa privata od in economia, allorche' l'importo preveduto dell'opera superi L. 300 mila; sulle domande di concessione di lavori di sistemazione e miglioramento delle strade affidate all'Azienda;
tolto: f) sugli schemi di convenzione, da stipularsi con le Provincie o con i consorzi di Provincie, per la manutenzione ordinaria e le opere straordinarie di sistemazione e riparazione di tutte o di parte delle strade statali comprese nei rispettivi territori;
tolto: g) sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;
tolto: h) sulla istituzione di liti attive, quando il valore dell'oggetto controverso superi L. 100,000;
tolto: i) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto della controversia, quando cio' che l'Amministrazione da' o abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente L. 50,000;
tolto: l) sulle domande di condono di penali previste nei contratti a carico dei fornitori od appaltatori, allorche' la somma in controversia e che l'Amministrazione abbandona superi L. 20,000;
tolto: m) sulla eventuale concessione di premi di operosita' e di rendimento al personale posto alla dipendenza dell'Azienda;
tolto: n) su ogni altro argomento sul quale abbia ritenuto opportuno promuovere il parere del Consiglio di amministrazione.
tolto: Su ogni argomento da trattarsi riferisce un consigliere di volta in volta incaricato dal presidente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. PRESIDENZIALE 27 GIUGNO 1946, N. 38
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art5 · fonte del testo