I prezzi indicativi, quelli di intervento ed i prezzi di entrata dei prodotti di cui al regolamento della Comunita' economica europea del 4 aprile 1962, n. 19, sono determinati, per ciascuna campagna di commercializzazione, dal Comitato interministeriale dei prezzi su, proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in base ai criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario ed alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri della Comunita'.

Testo vigente dal 26 maggio 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-05-13;303~art1 · fonte su Normattiva