1. Di norma all'inizio di ogni campagna di commercializzazione viene stabilito, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 136/66 o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli un bilancio di previsione per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti sottoposti all'MCS. Per le patate di primizia il bilancio e' stabilito secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ed e' competente il comitato di gestione istituito da questo regolamento. Questo bilancio e' stabilito di norma in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Spagna o nella Comunita' nella sua composizione attuale; in base a tale bilancio viene stabilito, secondo la stessa procedura, un calendario di previsione concernente lo sviluppo degli scambi e la fissazione di un massimale indicativo d'importazione sul mercato interessato. Per il periodo che inizia il 1 marzo 1986 e fino all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987, e' stabilito un bilancio specifico per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. 2. Le fissazioni successive dei massimali indicativi devono riflettere una certa progressivita' rispetto alle correnti di scambio tradizionali, in maniera da assicurare un'apertura armoniosa e graduale del mercato e la completa realizzazione della libera circolazione all'interno della Comunita' allo scadere del periodo d'applicazione delle misure transitorie. A tale scopo e' stabilito, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, un tasso di progressione annuo del massimale. Nell'ambito del massimale indicativo globale possono essere stabiliti massimali corrispondenti ai vari periodi della campagna di commercializzazione in questione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
