Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1966 al 14 giugno 1977. Leggi il testo vigente →
I servizi di cui all'art. 10 sono dall'Azienda affidati mediante asta pubblica o, in quanto ritenuto necessario, nei casi indicati dal regolamento dei servizi, mediante licitazione privata. Qualora sia risultata infruttuosa l'asta pubblica o la licitazione privata, ovvero ricorrano eccezionali circostanze, da valutarsi dal Consiglio d'amministrazione, ovvero si renda necessario, a parere del Consiglio stesso, provvedere con urgenza nell'interesse dell'Azienda, puo' essere disposto, con adeguata motivazione, che si proceda a trattativa privata.
Testo in vigore dal 26 maggio 1966 al 14 giugno 1977
