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[1]E' istituito l'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.) per provvedere in Sicilia:
- a)alla costruzione di acquedotti in servizio di centri abitati;
- b)al completamento di quelli in corso di costruzione a cura dello Stato, dei Comuni o dei Consorzi;
- c)alla sistemazione di quelli esistenti per renderli efficienti ai bisogni cui devono servire;
- d)alle altre opere igieniche che si riconoscano indispensabili in connessione con la costruzione e l'esercizio degli acquedotti;
- e)alla manutenzione ed all'esercizio degli acquedotti ed opere connesse.
[2]Per assolvere i detti compiti l'Ente oltre che degli acquedotti costruiti o in corso di costruzione a cura dello Stato, assumera' la gestione cosi' degli acquedotti costruiti o in corso di costruzione a cura di Comuni o di Consorzi dei quali con decreto Reale da emanarsi su proposta dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze sia disposto il passaggio di gestione allo Stato come degli acquedotti di proprieta' privata dei quali nello stesso modo, ed entro i limiti annualmente fissati per operazioni di mutuo a norma del successivo art. 4, sia disposto il riscatto.
[3]Per gli acquedotti destinati promiscuamente a servizi urbani e rurali il decreto Reale di cui al comma precedente dovra' essere emanato su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste oltre che coi Ministri per l'interno e per le finanze.
[4]Dai compiti attribuiti all'Ente e' esclusa la costruzione e gestione di acquedotti soltanto rurali, eseguiti o da eseguire in attuazione dei programmi di bonifica integrale e di colonizzazione del latifondo.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1942 al 22 dicembre 2008
