Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 1962 al 22 dicembre 2008. 88 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per provvedere alla costruzione o al completamento di acquedotti comunali o consorziali, al riscatto di acquedotti di proprieta' privata e alle altre opere igieniche di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 1, l'Ente e' autorizzato a contrarre mutui con gli Istituti che saranno indicati con decreto del Ministro per le finanze fino all'importo globale di L. 300.000.000 nei limiti che saranno fissati annualmente con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.
tolto: COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: LGS. 17 APRILE 1948aggiunto: L. 25 GIUGNO 2008, N. tolto: 774. aggiunto: 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;24~art4 · fonte del testo