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[1]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, saranno emanate, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente, nonche' quelle integrative per provvedere a quant'altro occorra per l'attuazione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 19 gennaio 1942-XX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 16 febbraio 1942 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;24~art11 · fonte del testo