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[1]Per gli scopi di cui all'art. 1 e' autorizzata la spesa di L. 500.000.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a cominciare dall'esercizio finanziario corrente, in ragione di L. 50.000.000 per ciascun esercizio.

[2]Ai detti stanziamenti di spesa sono applicabili le norme della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809.

[3]Le autorizzazioni di spesa per costruzione di acquedotti in Sicilia a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la parte non impegnata alla data in cui gli acquedotti medesimi passeranno in gestione all'Ente, saranno da ritenere decadute.

[4]Per le opere gestite dall'Ente non potranno essere fatte assegnazioni sui fondi di cui alla legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105.

[5]E' assolutamente vietato all'Ente di fare qualsiasi erogazione di fondi per scopi diversi da quelli per cui e' istituito.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;24~art3 · fonte del testo