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[1]Per gli scopi di cui all'art. 1 e' autorizzata la spesa di L. 500.000.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a cominciare dall'esercizio finanziario corrente, in ragione di L. 50.000.000 per ciascun esercizio.
[2]Ai detti stanziamenti di spesa sono applicabili le norme della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809.
[3]Le autorizzazioni di spesa per costruzione di acquedotti in Sicilia a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la parte non impegnata alla data in cui gli acquedotti medesimi passeranno in gestione all'Ente, saranno da ritenere decadute.
[4]Per le opere gestite dall'Ente non potranno essere fatte assegnazioni sui fondi di cui alla legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105.
[5]E' assolutamente vietato all'Ente di fare qualsiasi erogazione di fondi per scopi diversi da quelli per cui e' istituito.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1942 al 22 dicembre 2008
