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Per provvedere alla costruzione o al completamento di acquedotti comunali o consorziali, al riscatto di acquedotti di proprieta' privata e alle altre opere igieniche di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 1, l'Ente e' autorizzato a contrarre mutui con gli Istituti che saranno indicati con decreto del Ministro per le finanze fino all'importo globale di L. 300.000.000 nei limiti che saranno fissati annualmente con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze. 1 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 APRILE 1948, N. 774)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 774

1

Il D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 774 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'ammontare complessivo dei mutui che l'Ente Acquedotti Siciliani e' autorizzato a contrarre ai sensi dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, e' elevato da L. 300.000.000 a L. 3.000.000.000".

Testo in vigore dal 11 luglio 1949 al 5 settembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1949

Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1942 al 11 luglio 1949. 42 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'ammortamento dei mutui per la parte cui non possa essere provveduto con i mezzi finanziari a disposizione dei Comuni e Consorzi interessati sara' garantito per capitali e interessi dallo Stato con le modalita' da stabilirsi nel decreto Reale di cui all'art. 11 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 APRILE 1948, N. 774.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 774

    Il D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 774 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'ammontare complessivo dei mutui che l'Ente Acquedotti Siciliani e' autorizzato a contrarre ai sensi dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, e' elevato da L. 300.000.000 a L. 3.000.000.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-01-19;24~art4 · fonte del testo