Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1949 al 5 settembre 1962. Leggi il testo vigente →
Per provvedere alla costruzione o al completamento di acquedotti comunali o consorziali, al riscatto di acquedotti di proprieta' privata e alle altre opere igieniche di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 1, l'Ente e' autorizzato a contrarre mutui con gli Istituti che saranno indicati con decreto del Ministro per le finanze fino all'importo globale di L. 300.000.000 nei limiti che saranno fissati annualmente con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze. 1 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 APRILE 1948, N. 774)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 774
1Il D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 774 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'ammontare complessivo dei mutui che l'Ente Acquedotti Siciliani e' autorizzato a contrarre ai sensi dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, e' elevato da L. 300.000.000 a L. 3.000.000.000".
Testo in vigore dal 11 luglio 1949 al 5 settembre 1962
