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A carico del fondo di cui all'art. 3 l'Ente provvedera' a rimborsare fino al limite massimo di 3.000.000 di lire le spese effettuate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato posteriormente all'emanazione della presente legge per lavori di carattere urgente all'acquedotto delle Madonie.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1942 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;24~art8 · fonte del testo