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[1]I funzionari del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie potranno essere messi a disposizione dell'Ente nella posizione di comando nei limiti numerici e di grado che saranno determinati con decreto Ministeriale, da emanare di concerto con il Ministro per le finanze.

[2]L'Ente rimborsera' allo Stato l'importo lordo del trattamento economico dei funzionari come sopra comandati e versera' inoltre il 10 per cento degli stipendi ad eventuali assegni pensionabili, a titolo di contributo per il futuro trattamento di quiescenza.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;24~art9 · fonte del testo