Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte

Art. 22 — Ente portuale Savona-Piemonte e Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona

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Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppressa l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona, istituita con legge 9 ottobre 1967, n. 961, e sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697 e la legge 21 ottobre 1950, n. 943, relativi all'Ente portuale Savona-Piemonte. Dalla stessa data le attivita' e le passivita' degli enti di cui al precedente comma sono devolute all'Ente autonomo del porto di Savona.

Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-01;173~art22 · fonte del testo