Art. 37 — Tassa sulle merci nei porti di Savona e Vado Ligure
L'Ente portuale Savona-Piemonte, per provvedere ai suoi compiti di istituto, ha facolta' di applicare una tassa, non, superiore a lire 15 per ogni tonnellata medica sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e di Vado Ligure. La tassa suddetta e' applicabile lino al 31 dicembre 1965. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1965, n. 1417
1La L. 23 dicembre 1965, n. 1417 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'articolo 37 della legge 9 febbraio 1903, n. 82, per l'applicabilita' il favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure, disposta dalla legge 21 ottobre 1950, n. 943, e' prorogato di un anno".
Testo vigente dal 15 gennaio 1966
