Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 37 — Tassa sulle merci nei porti di Savona e Vado Ligure

L'Ente portuale Savona-Piemonte, per provvedere ai suoi compiti di istituto, ha facolta' di applicare una tassa, non, superiore a lire 15 per ogni tonnellata medica sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e di Vado Ligure. La tassa suddetta e' applicabile lino al 31 dicembre 1965. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1965, n. 1417

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La L. 23 dicembre 1965, n. 1417 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'articolo 37 della legge 9 febbraio 1903, n. 82, per l'applicabilita' il favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure, disposta dalla legge 21 ottobre 1950, n. 943, e' prorogato di un anno".

Testo vigente dal 15 gennaio 1966

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art37 · fonte su Normattiva