Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 marzo 1968 al 21 agosto 1971. Leggi il testo vigente →

Il personale impiegatizio ed operaio in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ente portuale Savona-Piemonte e l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona passa alle dipendenze dell'Ente autonomo del porto di Savona. Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile e di quello del tesoro, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale - compreso il direttore generale - comunque necessario alle esigenze funzionali dell'ente. Con il successivo regolamento saranno stabilite anche le norme transitorie necessarie per la sistemazione del personale proveniente dall'Ente portuale Savona-Piemonte e dall'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona, in servizio e in quiescenza. In nessun caso il trattamento globale del personale gia' dipendente dall'Ente portuale Savona-Piemonte e dall'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona, in servizio o in quiescenza, potra' risultare inferiore a quello goduto precedentemente.

Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 21 agosto 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-01;173~art23 · fonte su Normattiva