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Il personale impiegatizio ed operaio in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ente portuale Savona-Piemonte e l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona passa alle dipendenze dell'Ente autonomo del porto di Savona. ((Con apposito regolamento, da sottoporsi all'approvazione del Ministero della marina mercantile, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo; e di quiescenza e di previdenza del personale - compreso il direttore generale - comunque necessario alle esigenze funzionali dell'ente)). Con il successivo regolamento saranno stabilite anche le norme transitorie necessarie per la sistemazione del personale proveniente dall'Ente portuale Savona-Piemonte e dall'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona, in servizio e in quiescenza. In nessun caso il trattamento globale del personale gia' dipendente dall'Ente portuale Savona-Piemonte e dall'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona, in servizio o in quiescenza, potra' risultare inferiore a quello goduto precedentemente.

Testo in vigore dal 21 agosto 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-01;173~art23 · fonte su Normattiva