Art. 6 — Presidente e vice presidente
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Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio dei Ministri. Egli dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato. Se e' nominato presidente dell'ente un funzionario dello Stato, egli dovra' essere collocato fuori ruolo per il periodo di durata dell'incarico, con le modalita' di cui agli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Vice presidente di diritto e' il comandante del porto di Savona. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce esercitandone le funzioni in caso di assenza o di impedimento. Al presidente sara' corrisposta un'indennita' annua, sul bilancio dell'ente, nella misura che sara' fissata con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.
Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
