Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste

Art. 24 — Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste

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Dalla data in cui sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il primo decreto di nomina, di cui all'art. 8, le attivita' e le passivita' dell'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste saranno devolute all'Ente autonomo del porto di Trieste. Dalla stessa data s'intendera' abrogato il regio decreto 3 settembre 1925, n. 1789, e successive modificazioni. Il personale in regolare servizio presso l'Azienda alla data di entrata in vigore della presente legge passa alle dipendenze dell'Ente. Fino all'emanazione del regolamento di cui al successivo art. 25 esso conserva le stesse qualifiche e la stessa retribuzione.

Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 20 gennaio 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-09;589~art24 · fonte del testo