Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste
Art. 27 — Norme di attuazione
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Le norme per l'attuazione della presente legge saranno emanate, entro un anno, con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per il tesoro e per le finanze.
Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 16 dicembre 2010
