Art. 3 — Attribuzioni
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L'Ente, nel territorio di propria circoscrizione, ha il compito di:
- 1)studiare, promuovere ed adottare, di intesa con le Amministrazioni interessate, nel quadro della programmazione economica regionale e nazionale, i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nazionali e internazionali nel porto di Trieste, nonche' quello commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;
- 2)elaborare e proporre, d'intesa con la Regione e gli Enti locali interessati, il piano di destinazione e di uso delle aree, nonche' il piano regolatore del porto sulla base delle previsioni contemplate dal piano di sviluppo economico regionale e della linea nazionale di sviluppo dei porti, indicando la priorita' di attuazione delle nuove opere e degli impianti. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 714)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 714)).
- 3)((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 714)).
- 4)amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, con l'osservanza delle disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento. Gli atti di concessione aventi durata superiore a quindici anni dovranno essere approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile;
- 5)esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli Uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con la assistenza di un Consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori, che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;
- 6)provvedere all'esecuzione degli impianti ferroviari nell'ambito della circoscrizione, nonche' alla relativa manutenzione ed all'esercizio ferroviario, a seguito di apposita convenzione da stipulare con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla quale fanno carico le relative spese in base alle norme vigenti;
- 7)promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra il porto e il retroterra nazionale ed estero e, d'accordo con l'Amministrazione competente, il miglioramento dell'attrezzatura del servizio ferroviario nell'ambito del porto;
- 8)provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco ed il movimento in genere delle merci, nonche' alla gestione della stazione marittima passeggeri;
- 9)provvedere all'esercizio dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, e dei magazzini generali del porto di Trieste, con la osservanza delle leggi doganali e marittime;
- 10)stipulare con le competenti Amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose per via ferroviaria, stradale ed aerea, nell'interesse del porto di Trieste;
- 11)raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico del porto;
- 12)amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;
- 13)provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione e per la manutenzione dei beni demaniali marittimi di cui al precedente numero 4, che restano a carico dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed escluse, altresi', quelle relative all'esercizio ferroviario portuale, e cioe' le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzione ed illuminazione degli impianti ferroviari, che sono a carico dell'Amministrazione ferroviaria.
- 14)coordinare l'azione degli uffici pubblici, degli enti, delle associazioni e dei privati che attendono a servizi e svolgono attivita' interessanti il porto;
- 15)esercitare tutte quelle ulteriori attribuzioni che, in base alle disposizioni vigenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono di competenza dell'Azienda portuale dei magazzini generali;
- 16)provvedere a tutto cio' che, non specificato nei precedenti punti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini di istituto dell'Ente.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1978 al 16 dicembre 2010
