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L'Ente, nel territorio di propria circoscrizione, ha il compito di:

  • 1)studiare, promuovere ed adottare, di intesa con le Amministrazioni interessate, nel quadro della programmazione economica regionale e nazionale, i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nazionali e internazionali nel porto di Trieste, nonche' quello commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;
  • 2)elaborare e proporre, d'intesa con la Regione e gli Enti locali interessati, il piano di destinazione e di uso delle aree, nonche' il piano regolatore del porto sulla base delle previsioni contemplate dal piano di sviluppo economico regionale e della linea nazionale di sviluppo dei porti, indicando la priorita' di attuazione delle nuove opere e degli impianti. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 714)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 714)).
  • 3)((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 714)).
  • 4)amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, con l'osservanza delle disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento. Gli atti di concessione aventi durata superiore a quindici anni dovranno essere approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile;
  • 5)esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli Uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con la assistenza di un Consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori, che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;
  • 6)provvedere all'esecuzione degli impianti ferroviari nell'ambito della circoscrizione, nonche' alla relativa manutenzione ed all'esercizio ferroviario, a seguito di apposita convenzione da stipulare con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla quale fanno carico le relative spese in base alle norme vigenti;
  • 7)promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra il porto e il retroterra nazionale ed estero e, d'accordo con l'Amministrazione competente, il miglioramento dell'attrezzatura del servizio ferroviario nell'ambito del porto;
  • 8)provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco ed il movimento in genere delle merci, nonche' alla gestione della stazione marittima passeggeri;
  • 9)provvedere all'esercizio dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, e dei magazzini generali del porto di Trieste, con la osservanza delle leggi doganali e marittime;
  • 10)stipulare con le competenti Amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose per via ferroviaria, stradale ed aerea, nell'interesse del porto di Trieste;
  • 11)raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico del porto;
  • 12)amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;
  • 13)provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione e per la manutenzione dei beni demaniali marittimi di cui al precedente numero 4, che restano a carico dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed escluse, altresi', quelle relative all'esercizio ferroviario portuale, e cioe' le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzione ed illuminazione degli impianti ferroviari, che sono a carico dell'Amministrazione ferroviaria.
  • 14)coordinare l'azione degli uffici pubblici, degli enti, delle associazioni e dei privati che attendono a servizi e svolgono attivita' interessanti il porto;
  • 15)esercitare tutte quelle ulteriori attribuzioni che, in base alle disposizioni vigenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono di competenza dell'Azienda portuale dei magazzini generali;
  • 16)provvedere a tutto cio' che, non specificato nei precedenti punti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini di istituto dell'Ente.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1978 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 163/1976

    Questione inammissibile
    7 luglio 1976

    dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del codice della navigazione e dell'art. 3 della legge 9 luglio 1967, n. 589 (istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste) sollevata, in riferimento all'art. 35, comma primo, della Costituzione, dal pretore di Trieste con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma,…

    Art. 109 c.nav. · Art. 3 Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1967-07-09;589~art3 · fonte su Normattiva