Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste
Art. 9 — Compiti del Consiglio di amministrazione
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Il Consiglio di amministrazione:
- 1)delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione dell'Ente e sull'ordinamento dei servizi;
- 2)elabora e propone, in conformita' a quanto disposto al n. 2 dell'art. 3, il piano regolatore del porto;
- 3)delibera i bilanci preventivi e consuntivi, nonche' le eventuali variazioni ai bilanci preventivi;
- 4)delibera sulle spese preventivate in bilancio oltre i limiti della competenza attribuita al Comitato direttivo;
- 5)delibera sulle tasse e soprattasse, di cui allo art. 4;
- 6)delibera il regolamento organico del personale di cui al successivo art. 25;
- 7)delibera inoltre:
- a)sulle norme e sulle tariffe relative ai servizi che rientrano nella competenza dell'ente;
- b)sulle concessioni demaniali marittime nei limiti di competenza del direttore marittimo, stabiliti nel secondo comma dell'art. 36 del Codice della navigazione;
- c)sul rilascio di concessioni per l'esercizio di servizi portuali di competenza dell'Ente fissandone la regolamentazione e le relative tariffe;
- d)sull'accettazione di eredita', legati e donazioni;
- e)sui progetti di massima per opere nuove di particolare importanza da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici, sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalita' e sull'ordine della loro esecuzione, quando la relativa spesa superi i limiti della competenza attribuita in materia al Comitato direttivo dallo art. 11, n. 9;
- f)sulla costituzione e sulla regolamentazione di Comitati consultivi e Commissioni;
- g)sui modi e sulle condizioni alle quali possono essere conclusi prestiti od altre operazioni finanziarie ritenute opportune onde mettere l'Ente in condizione di assolvere i propri compiti;
- 8)autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui procedimenti arbitrali e sulla nomina dei relativi arbitri, nonche' sulle controversie con altre Amministrazioni, quando il loro valore superi i limiti della competenza attribuita in materia al Comitato direttivo dall'art. 11, n. 8.
Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 5 dicembre 1978
