Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste

Art. 9 — Compiti del Consiglio di amministrazione

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Il Consiglio di amministrazione:

  • 1)delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione dell'Ente e sull'ordinamento dei servizi;
  • 2)elabora e propone, in conformita' a quanto disposto al n. 2 dell'art. 3, il piano regolatore del porto;
  • 3)delibera i bilanci preventivi e consuntivi, nonche' le eventuali variazioni ai bilanci preventivi;
  • 4)delibera sulle spese preventivate in bilancio oltre i limiti della competenza attribuita al Comitato direttivo;
  • 5)delibera sulle tasse e soprattasse, di cui allo art. 4;
  • 6)delibera il regolamento organico del personale di cui al successivo art. 25;
  • 7)delibera inoltre:
  • a)sulle norme e sulle tariffe relative ai servizi che rientrano nella competenza dell'ente;
  • b)sulle concessioni demaniali marittime nei limiti di competenza del direttore marittimo, stabiliti nel secondo comma dell'art. 36 del Codice della navigazione;
  • c)sul rilascio di concessioni per l'esercizio di servizi portuali di competenza dell'Ente fissandone la regolamentazione e le relative tariffe;
  • d)sull'accettazione di eredita', legati e donazioni;
  • e)sui progetti di massima per opere nuove di particolare importanza da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici, sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalita' e sull'ordine della loro esecuzione, quando la relativa spesa superi i limiti della competenza attribuita in materia al Comitato direttivo dallo art. 11, n. 9;
  • f)sulla costituzione e sulla regolamentazione di Comitati consultivi e Commissioni;
  • g)sui modi e sulle condizioni alle quali possono essere conclusi prestiti od altre operazioni finanziarie ritenute opportune onde mettere l'Ente in condizione di assolvere i propri compiti;
  • 8)autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui procedimenti arbitrali e sulla nomina dei relativi arbitri, nonche' sulle controversie con altre Amministrazioni, quando il loro valore superi i limiti della competenza attribuita in materia al Comitato direttivo dall'art. 11, n. 8.

Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 5 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1967-07-09;589~art9 · fonte su Normattiva