Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste
Art. 9 — Compiti del Consiglio di amministrazione
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Il Consiglio di amministrazione:
- 1)delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione dell'Ente e sull'ordinamento dei servizi;
- 2)elabora e propone, in conformita' a quanto disposto al n. 2 dell'art. 3, il piano regolatore del porto;
- 3)delibera i bilanci preventivi e consuntivi, nonche' le eventuali variazioni ai bilanci preventivi; 4)((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 714)).
- 5)delibera sulle tasse e soprattasse, di cui allo art. 4;
- 6)delibera il regolamento organico del personale di cui al successivo art. 25;
- 7)delibera inoltre:
- a)sulle norme e sulle tariffe relative ai servizi che rientrano nella competenza dell'ente; b)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 714)).
- c)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 714)).
- d)sull'accettazione di eredita', legati e donazioni;
- e)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 714)).
- f)sulla costituzione e sulla regolamentazione di Comitati consultivi e Commissioni;
- g)sui modi e sulle condizioni alle quali possono essere conclusi prestiti od altre operazioni finanziarie ritenute opportune onde mettere l'Ente in condizione di assolvere i propri compiti;
- 8)((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 714)).
Testo in vigore dal 5 dicembre 1978 al 16 dicembre 2010
