Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste

Art. 9 — Compiti del Consiglio di amministrazione

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Il Consiglio di amministrazione:

  • 1)delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione dell'Ente e sull'ordinamento dei servizi;
  • 2)elabora e propone, in conformita' a quanto disposto al n. 2 dell'art. 3, il piano regolatore del porto;
  • 3)delibera i bilanci preventivi e consuntivi, nonche' le eventuali variazioni ai bilanci preventivi; 4)((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 714)).
  • 5)delibera sulle tasse e soprattasse, di cui allo art. 4;
  • 6)delibera il regolamento organico del personale di cui al successivo art. 25;
  • 7)delibera inoltre:
  • a)sulle norme e sulle tariffe relative ai servizi che rientrano nella competenza dell'ente; b)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 714)).
  • c)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 714)).
  • d)sull'accettazione di eredita', legati e donazioni;
  • e)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 714)).
  • f)sulla costituzione e sulla regolamentazione di Comitati consultivi e Commissioni;
  • g)sui modi e sulle condizioni alle quali possono essere conclusi prestiti od altre operazioni finanziarie ritenute opportune onde mettere l'Ente in condizione di assolvere i propri compiti;
  • 8)((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 714)).

Testo in vigore dal 5 dicembre 1978 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1967-07-09;589~art9 · fonte su Normattiva