Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro

Art. 34 — Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione:

  • a)elegge a scrutinio segreto il presidente ed il vicepresidente;
  • b)predispone i regolamenti dell'Ente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei delegati;
  • c)predispone il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente ed il conto consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo;
  • d)delibera annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili a norma e per gli effetti di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonche' sull'attuazione del piano stesso;
  • e)delibera il regolamento organico del personale e le sue modifiche;
  • f)nomina il direttore generale;
  • g)provvede, su richiesta degli interessati, alla concessione delle pensioni di cui agli articoli 4 e 5 e delle provvidenze straordinarie di cui all'articolo 11;
  • h)delibera sui ricorsi;
  • i)adempie a tutte le funzioni che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
  • l)delibera la costituzione di commissioni e/o gruppi di lavoro. Possono essere chiamati a far parte di tali commissioni e/o gruppi di lavoro anche componenti esterni all'Ente in qualita' di consulenti o di esperti. Le delibere di cui al comma 1, lettera e), sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Testo vigente dal 10 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-05;249~art34 · fonte su Normattiva